European Accessibility Act: cos’è e cosa prevede

L’accessibilità digitale, in Italia, ha avuto come prima normativa la legge Stanca, pubblicata nel 2004 e indirizzata a specifici soggetti operanti sul mercato nazionale. Questa legge è stata rafforzata nel 2019 con l’European Accessibility Act, una Direttiva (UE) di più ampio respiro che ha introdotto requisiti comuni di accessibilità per prodotti e servizi immessi sul mercato europeo.

Nel caso specifico italiano, l’EAA ha rafforzato il quadro normativo sull’accessibilità digitale, ampliando il numero di soggetti coinvolti e andando a impattare aziende, fornitori di servizi e operatori economici attivi nel mercato dei beni e dei servizi digitali che prima erano esenti dall’adeguamento.

European Accessibility Act, cos’è?

Questa direttiva, nota anche come “Atto Europeo sull’Accessibilità”, stabilisce i requisiti di accessibilità da rispettare per una serie di prodotti e servizi digitali (e tecnologici) e rientrano nel perimetro tutte le aziende con fatturato minimo di 2 milioni di euro o che impiegano più di 10 dipendenti. Gli obiettivi dell’EAA sono molteplici: facilitare l’accesso a tutti i servizi interessati; favorire un mercato unico più inclusivo; uniformare le linee guida e le norme da rispettare tra i vari stati membri, evitando possibili frammentazioni e disequilibri; garantire una parità di accesso alle informazioni e all’utilizzo dei dispositivi tecnologici a tutti i cittadini UE.

È importante far presente che l’European Accessibility Act non è solo una direttiva che punta a uniformare i prodotti e i servizi digitali già esistenti, ma si vuole porre anche come un riferimento strutturale per la progettazione di applicazioni future, con linee guida chiare e una visione di accessibilità digitale condivisa.

European Accessibility Act: gli ambiti di applicazione

Questi sono gli ambiti di applicazione della legge accessibilità siti web di cui stiamo parlando?

  • Sistemi hardware generici e sistemi operativi per consumatori;
  • Terminali self-service, come sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti e check-in interattivi;
  • Apparecchiature terminali interattive per servizi di comunicazione elettronica;
  • Servizi audiovisivi, compresi siti web e servizi per dispositivi mobili;
  • Servizi di trasporto passeggeri con componenti digitali di biglietteria e informazione;
  • Servizi bancari;
  • Servizi di commercio elettronico;
  • Lettori di libri elettronici e software dedicati.

Come anticipato in precedenza, la normativa si applica ad un ecosistema ampio di interfacce, dispositivi e servizi dove l’accessibilità ha un impatto diretto sull’esperienza d’uso. Le categorie di prodotti e servizi sono indicate, nel dettaglio, nella direttiva e nel relativo recepimento nazionale (che, per l’Italia, è il D.lgs. n. 82/2022), che vedremo nel prossimo paragrafo.

European Accessibility Act in Italia

L’European Accessibility Act è stato recepito con il Decreto Legislativo 82/2022, che attua la Direttiva (UE) 2019/882 nel nostro ordinamento. Le disposizioni applicabili ai soggetti e ai servizi compresi nell’EAA sono diventate operative a partire dal 28 giugno 2025.

Il grande cambio di paradigma che questa normativa ha portato in Italia è chiaro: se la Legge Stanca era nata per definire “semplicemente” i criteri per risultare conformi, oggi l’EAA pone l’accessibilità come un requisito strutturale e strategico nella progettazione di prodotti e servizi.

In particolare, i servizi digitali moderni oggi devono andare oltre alla semplice “interfaccia accessibile”: la piena compatibilità tecnica con le tecnologie assistive più diffuse è ormai imprescindibile.

Le linee guida della Legge Stanca rimangono ancora valide per i soggetti interessati, ma l’EAA aggiunge un ulteriore livello di conformità complementare, richiedendo una visione unitaria per requisiti tecnici, organizzativi e progettuali. Stanti le condizioni, quale organismo di vigilanza si occupa del monitoraggio e della verifica di conformità per le imprese e la pubblica amministrazione?

Il ruolo dell’AgID per l’EAA

Proprio come per la legge Stanca, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) svolge un ruolo centrale per il supporto, l’interpretazione e la verifica dell’applicazione dell’EAA.

Il quadro di riferimento offerto, dettagliato e sempre disponibile, individua criteri verificabili e responsabilità definite, a cui tutti gli attori coinvolti devono prestare attenzione. Compito dell’AgID, in questo contesto, è quello di supportare la transizione all’accessibilità e verificare che gli obblighi previsti siano rispettati.

Di quali obblighi stiamo parlando? Vediamoli nel prossimo paragrafo.

I requisiti tecnici della normativa European Accessibility Act

Per rispettare la normativa europea accessibilità web, prodotti e servizi devono essere progettati e sviluppati secondo criteri tecnici verificabili. I prodotti ICT e il web si appoggiano alla norma EN 301 549, con un riferimento specifico alle WCAG 2.1 AA per quel che riguarda i contenuti digitali veri e propri.

I contenuti e le interfacce accessibili devono essere percepiti, compresi e utilizzati da persone che possono necessitare di ausili come tecnologie assistive o modalità di navigazione personalizzate. Tra i requisiti più importanti troviamo sicuramente la navigazione completa da tastiera, la compatibilità con gli screen reader più diffusi, un contrasto cromatico sufficiente, la presenza di sottotitoli e trascrizioni, testi comprensibili e documenti di supporto alla navigazione.

La presenza di tutti questi accorgimenti ha un doppio effetto positivo sull’esperienza utente, perché non si limita ad evitare problemi di conformità, ma migliora anche l’effettiva qualità del prodotto digitale, semplificando la navigazione per tutti gli utenti (a prescindere dalle loro capacità).

I vantaggi di una migliore accessibilità

Come scritto in precedenza, l’European Accessibility Act va oltre la semplice regolamentazione dei contenuti e ha come obiettivo una migliore fruizione del web a tutto tondo. Le conseguenze di questo approccio sono molteplici e molto positive per le realtà che decidono di intervenire sull’accessibilità digitale dei loro touch point.

Alcuni esempi:

  • Ampliamento del bacino di potenziali utenti, grazie ad una fruizione facilitata dei contenuti;
  • Maggiore autonomia d’uso per persone con disabilità, che possono completare azioni in completa autonomia;
  • Migliore chiarezza dei percorsi digitali, attraverso un’esperienza di navigazione più fluida e propedeutica alla conversione;
  • Riduzione degli errori di navigazione e compilazione per form, checkout o processi multi-step, con un calo del tasso di abbandono e un aumento delle conversioni;
  • Maggiore coerenza nella comunicazione digitale, grazie a parametri di accessibilità e linee guida stilistiche identici sui vari touch point.

Questi punti da soli dovrebbero essere sufficienti per mettere nero su bianco quanto convenga oggi rendere un sito accessibile.

Trattandosi di normative, però, sono presenti anche obblighi e scadenze da rispettare per non incorrere in sanzioni di vario tipo. Vediamo, nel prossimo paragrafo, questo aspetto nel dettaglio.

Le sanzioni previste dall’EAA

Gli obblighi di accessibilità digitale previsti dall’European Accessibility Act possono essere di tipo pecuniario o operativo.

Nel primo caso, le multe possono andare da 5.000 a 40.000 euro e, in caso di mancata attuazione di misure correttive dopo ordine dell’autorità, fino al 5% del fatturato annuo.

Nel secondo caso, le sanzioni prevedono limiti all’operato delle imprese, come il ritiro dal mercato di prodotti o servizi digitali non conformi, l’esclusione da bandi, finanziamenti e gare pubbliche dove l’accessibilità è un criterio rilevante o, infine, la possibile invalidazione di contratti che non rispettano i requisiti di accessibilità.

Come per la legge Stanca, l’AgID si occupa del controllo dei servizi digitali.

In un contesto in continua evoluzione e con simili rischi per tutte le organizzazioni coinvolte, l’operato quotidiano di okACCEDO è fondamentale per far sì che l’accessibilità sia trattata come un elemento di governance, non come un semplice adempimento formale.

Quando viene integrata fin dalle prime fasi di progettazione, sviluppo e produzione dei contenuti, l’accessibilità digitale riduce gli errori, limita i costi di intervento successivi e consente di costruire esperienze più robuste, in piena conformità con le normative vigenti.

Le domande più frequenti

Tutte le risposte che stai cercando

L’European Accessibility Act si applica ai prodotti e ai servizi previsti dalla direttiva europea accessibilità 2019/882 e dal D.Lgs. 82/2022. In Italia, la norma riguarda in particolare imprese e enti che forniscono prodotti e servizi digitali al pubblico, senza distinzione tra settore B2C o B2B con minimo 10 dipendenti o un fatturato minimo di 2 milioni di euro.

No. La Legge Stanca è un riferimento storico importante per l’accessibilità digitale in Italia, ma l’EAA introduce un perimetro più ampio e requisiti specifici per prodotti e servizi del mercato europeo. Detto ciò, le due normative sono state pensate per lavorare in modo complementare e garantire la parità di diritti a tutte le persone con problemi di accessibilità.

Tra i principali: siti web, app mobili, e-commerce, servizi bancari, e-book, software dedicati, terminali self-service, dispositivi hardware e servizi di comunicazione elettronica.

Le disposizioni applicabili del recepimento italiano sono diventate operative dal 28 giugno 2025 per i soggetti e i servizi inclusi nel perimetro normativo. 

Il riferimento tecnico principale dell’EAA, per chi lavora su contenuti web, è la norma EN 301 549, collegata ai criteri WCAG 2.1 livello AA-.

La non conformità può portare a sanzioni fino a € 40.000.

La conformità di un sito o di un’app è verificabile attraverso un’analisi tecnica. Un’analisi di accessibilità come quella offerta da okACCEDO è il punto di partenza più efficace.